(massima n. 1)
L'onere della specificazione delle prove sulle quali si fonda l'impugnazione per revocazione, al fine dell'ammissibilitą dell'impugnazione medesima a norma dell'art. 398 secondo comma c.p.c., non trova deroga per il caso in cui si tratti di prove gią acquisite al processo e non abbisognanti di ulteriore attivitą istruttoria.