(massima n. 1)
Poiché l'art. 395 c.p.c. pone un rapporto di causalità fra le cause di revocazione e la sentenza impugnabile con tale mezzo, è inammissibile l'impugnazione per revocazione del provvedimento con il quale la corte d'appello — a norma dell'art. 31 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, resa esecutiva in Italia con L. 21 giugno 1971, n. 804 — ha dichiarato esecutiva la sentenza straniera, qualora si deduca, come causa di revocazione, un vizio di quest'ultima decisione e non anche del provvedimento impugnato.