(massima n. 1)
In caso di risoluzione del contratto per eccessiva onerositą sopravvenuta e di condanna della controparte a restituire l'equivalente della cosa di genere ricevuta e non pił restituibile, il giudice deve riferirsi ai prezzi praticati al momento della pronuncia, in quanto costituendo il controvalore pecuniario il succedaneo della restituzione la somma da corrispondere al fornitore deve consentire l'acquisto di un corrispondente quantitativo dello stesso bene, equivalente a quello fornito anche nella qualitą.