(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 905 c.c., secondo cui per l'apertura di vedute dirette verso il fondo del vicino occorre osservare la distanza di un metro e mezzo, va posta in relazione con l'art. 873 dello stesso codice, che prescrive una distanza non minore di tre metri o quella maggiore stabilita dai regolamenti edilizi locali, per le costruzioni su fondi finitimi. Pertanto, ove, nel compiere la costruzione, non sia stata rispettata la distanza dal fondo del vicino fissata dal codice civile o, eventualmente, dal regolamento edilizio locale, non può aprirsi in detta costruzione una veduta iure proprietatis, che, se creata, è illegittima e, in quanto tale, insuscettibile di protezione con riferimento alla distanza delle costruzioni da essa.