(massima n. 1)
In materia di locazione, la rinnovazione del contratto posta in essere con una manifestazione tacita di volontà è incompatibile con il procedimento previsto per la manifestazione, da parte della pubblica amministrazione, della volontà di obbligarsi, la quale non può desumersi da facta concludentia, ma deve essere espressa nelle forme di legge. Tale principio, peraltro, non trova applicazione quando si tratti non di vera e propria rinnovazione (o riconduzione) tacita, ma di continuazione dell'originario rapporto in forza di apposita clausola del contratto precedentemente concluso, poichè in tal caso la continuazione avviene in virtù della volontà manifestata dalle parti nel concludere il contratto, con la conseguenza che, ove questo risulti stipulato nel rispetto delle forme che regolano il procedimento di formazione e di manifestazione della volontà degli Enti pubblici, l'impegno in ordine alla protrazione del rapporto assunto dalla pubblica amministrazione con tale contratto deve ritenersi pienamente valido ed efficace.