(massima n. 1)
Il provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso in violazione del principio del contraddittorio (nella specie, ordinanza in tema di conversione dei pignoramenti pronunciata in un'udienza diversa da quella fissata) non è inficiato da inesistenza — la quale, riflettendosi sugli atti esecutivi ad esso necessariamente e direttamente collegati, può esser fatta valere nel corso dell'intero processo esecutivo, ancorché sia scaduto, rispetto a detto provvedimento, il termine di decadenza fissato dall'art. 617 c.p.c. — bensì da semplice invalidità, che resta limitata all'atto medesimo e, quindi, ove abbia comportato una lesione dell'interesse del debitore, deve essere fatta valere, mediante opposizione agli atti esecutivi, nel termine di decadenza anzidetto, decorrente dal giorno della comunicazione del provvedimento viziato.