(massima n. 1)
La proposizione della domanda di revocazione davanti al tribunale in sede ordinaria e non anche davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro che ha pronunciato la sentenza impugnata non costituisce violazione del primo comma dell'art. 398 c.p.c., per il quale la revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, in quanto le funzioni di giudice del lavoro si ricollegano, nell'ambito di un medesimo ufficio giudiziario, ad una mera ripartizione di compiti e non ad una distinzione di autonome sfere di competenza.