(massima n. 1)
Quando l'opposizione all'esecuzione, proposta innanzi al pretore, sia relativa ad un credito di lavoro, non trova applicazione la regola della remissione della causa al giudice competente per valore, contenuta nell'art. 616 c.p.c., giacché, ai sensi del primo comma dell'art. 618 bis c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 3 della L. 11 agosto 1973, n. 533), tale controversia rientra nella competenza pretorile per ragioni di materia.