(massima n. 2)
La nullità del mandato all'acquisto di beni immobili, da trasferire successivamente al mandante, per difetto di forma scritta, non osta a che il mandatario possa dare spontanea esecuzione agli accordi verbali intercorsi con il mandante, e, quindi, non può di per sè costituire ragione d'invalidità dell'atto scritto che ponga in essere l'indicato trasferimento.