(massima n. 1)
La contestazione dei criteri informatori dell'assegnazione al creditore procedente di una parte delle somme dichiarate dovute dal terzo pignorato al debitore a titolo di retribuzione per lavoro dipendente, relativa alla decorrenza dell'assegnazione stessa ed alla misura della percentuale assegnata in quanto inferiore ad un quinto della retribuzione, dą luogo ad un'opposizione agli atti esecutivi (tra i quali deve essere compresa la predetta ordinanza), con l'obbligo del pretore di procedere a termini dell'art. 618 c.p.c. e di provvedere con sentenza, nonché con la conseguente nullitą del provvedimento emesso in forma di ordinanza ed in violazione del principio del contraddittorio, nullitą da far valere con il ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione.