(massima n. 1)
L'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione, a norma dell'art. 395 n. 2 c.p.c., per il sopravvenuto accertamento della falsità dei documenti decisivi, che sia contenuto in una sentenza penale secondo la previsione degli artt. 380 e 480 c.p.p., postula che su tale accertamento si sia formato il giudicato. Pertanto, avverso la sentenza che abbia condannato l'emittente al pagamento di una cambiale, detta impugnazione non può essere esperita sulla base di una pronuncia penale resa in grado di appello, la quale abbia affermato la falsità del titolo e condannato l'imputato per il reato di falso in cambiale, qualora contro questa pronuncia sia pendente ricorso per cassazione dell'imputato, tenuto conto dell'idoneità di tale ricorso, quali ne siano i motivi, a travolgere detta pronuncia d'appello anche in punto di sussistenza del fatto e del conseguente accertamento della falsità (art. 152 c.p.c.).