(massima n. 1)
Al fine della proponibilitā dell'impugnazione per revocazione, il riconoscimento della falsitā della prova, che l'art. 395 n. 2 c.p.c. equipara alla dichiarazione giudiziale della falsitā medesima, č quello proveniente dalla parte che ha utilizzato la prova a proprio favore, e non anche, pertanto, quello proveniente dal suo autore, rimasto estraneo al processo, ancorché interessato al contenuto della prova stessa.