(massima n. 1)
Il termine di dieci giorni assegnato al ricorrente attore dal nuovo rito del lavoro per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione al convenuto, a norma dell'art. 415 comma quarto c.p.c., non č perentorio. La sua inosservanza, pertanto, non incide sulla validitā dell'atto sempreché resti garantito al convenuto un termine di comparizione non inferiore a trenta giorni (quaranta, se all'estero) prima dell'udienza di discussione.