(massima n. 1)
La sentenza che accoglie l'opposizione all'esecuzione con la quale si č contestato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata non ha soltanto incidenza processuale, poiché non si limita a dichiarare la nullitą del precetto e degli atti esecutivi, ma accerta l'inesistenza, nella realtą giuridica sostanziale, dell'azione esecutiva preannunciata o in corso di esercizio. Contrasta pertanto con tale sentenza, e deve essere revocata ai sensi dell'art. 395 n. 5, c.p.c., la sentenza passata in giudicato la quale abbia successivamente dichiarato che la mancata efficacia di titolo esecutivo della sentenza posta a base dell'esecuzione forzata dipendeva da una mera omissione, emendata con la procedura di correzione degli errori materiali. (Nella specie l'ordine di rilascio dell'immobile locato, del quale era stata rilevata la mancanza in sede di opposizione all'esecuzione, era stato inserito nella sentenza posta a fondamento dell'esecuzione con la procedura ex artt. 287 e 288 c.p.c.; rigettato l'appello contro la sentenza corretta, questa era stata poi revocata per contrasto col precedente giudicato formatosi in sede di opposizione all'esecuzione).