(massima n. 1)
In materia di determinazione del danno da invalidità permanente, che colpisca una persona non ancora giunta alla piena capacità lavorativa, seppure si deve escludere una rivalutazione che tenga conto di opinabili oscillazioni future del potere di acquisto della moneta, si deve tener conto, al fine della reintegrazione del patrimonio del danneggiato, dell'indice di svilimento già verificatosi tra il momento al quale la liquidazione va rapportata ed il momento nel quale la liquidazione stessa viene concretamente attuata. A questo scopo, il giudice di appello o di rinvio deve determinare autonomamente il reddito complessivo annuo con riferimento alla situazione nel momento della pronuncia della sentenza per applicare poi l'indice di capitalizzazione di cui al R.D. 9 ottobre 1923, n. 1403, oppure può utilizzare il reddito complessivo annuo determinato dal giudice di primo grado, tenendo conto della svalutazione monetaria verificatasi tra detta epoca ed il momento della nuova liquidazione.