(massima n. 1)
L'azione di regolamento di confini è ipotizzabile unicamente in relazione a fondi contigui: essa non è perciò ammissibile allorché risulti che i fondi in contestazione siano separati da una strada pubblica, anche se il convenuto abbia arbitrariamente occupato il sedime di detta strada pubblica con mucchi di detriti e non colture abusivamente immesse, giungendo altresì all'occupazione di parte del fondo dell'attore, poiché in tal caso diversi sono i rimedi offerti dall'ordinamento, potendosi reagire a tale situazione con un'azione possessoria ovvero con la rivendicazione. Né le relative doglianze possono ritenersi comprese in una domanda di regolamento di confini.