(massima n. 1)
Non è sufficiente a vincere la presunzione legale di residenza cui danno luogo le risultanze dei registri anagrafici la prova che il domicilio è in luogo diverso da quello della residenza anagrafica, giacché il codice civile (art. 44 comma secondo) stabilisce una presunzione di coincidenza del luogo di domicilio con quello di residenza, non l'opposta presunzione di coincidenza della residenza effettiva con il luogo di effettivo domicilio, in difformità delle risultanze anagrafiche. Pertanto la prova di un domicilio diverso dalla residenza anagrafica, non essendo sufficiente a provare che quest'ultima è solo fittizia, individua solo un possibile foro alternativo, ma non sottrae la competenza al giudice del luogo della residenza.