(massima n. 1)
In tema di liquidazione del danno da responsabilitą civile, la possibilitą della revisione, specie per i danni permanenti alla persona, deve ritenersi ammissibile nelle ipotesi in cui, al momento della prima liquidazione, non fossero obiettivamente accertabili, nell'ambito di una ragionevole previsione, elementi attuali capaci di determinare l'aggravamento futuro, o non potessero prevedersi gli effetti dei medesimi, o, infine, non sussistesse ancora un evento, manifestatosi successivamente, con efficacia concausale. In tali ipotesi, infatti, il secondo giudizio promosso dal danneggiato, al fine di ottenere un'ulteriore liquidazione del danno per aggravamento ha per oggetto un diverso petitum, riferendosi a danni non ancora manifestati all'atto della precedente liquidazione e non compresi nel primo giudicato, stante l'impossibilitą di prenderli in considerazione per la mancanza di elementi obiettivi che ne facessero prevedere la futura insorgenza.