(massima n. 1)
Ai fini della liquidazione dei danni, subiti da uno dei coniugi per la morte dell'altro coniuge causata da fatto illecito altrui, la situazione, determinatasi a seguito delle nuove nozze contratte dal coniuge superstite in corso di causa, se è certamente irrilevante sotto il profilo della compensatio lucri cum damno, non essendo i vantaggi patrimoniali acquisiti dal danneggiato attraverso il successivo matrimonio, conseguenza diretta ed immediata del fatto illecito, deve essere, tuttavia, valutata dal giudice al fine di accertare in quali effettivi limiti il pregiudizio scaturito da tale illecito sia stato concretamente eliso dalle nuove nozze. I danni suddetti, invero, direttamente connessi alla morte del coniuge integrano danni futuri, apprezzabili anche con criteri equitativi e congetturali e, pertanto, nei limiti di approssimazione in cui tali danni sono valutabili, non può non tenersi conto di fatti rilevanti e duraturi i quali determinano in tutto o in parte la loro cessazione.