(massima n. 1)
L'azione promossa dai parenti di una persona deceduta, contro il terzo responsabile, per conseguire il risarcimento del danno loro derivante da quel decesso, è rivolta alla tutela di un diritto proprio dei parenti medesimi, non di un diritto del congiunto, trasmesso a titolo ereditario. Su questa azione, pertanto, nessun effetto preclusivo può produrre la transazione che il congiunto, prima di morire, abbia concluso con il terzo responsabile, riguardo al danno da lui subito per lo stesso fatto illecito, stante la diversità del diritto oggetto di tale transazione e l'inoperatività della medesima nei confronti di soggetti diversi dalle parti contraenti.