(massima n. 1)
La menzogna o la reticenza di un contraente possono configurare comportamento doloso, al fine dell'annullabilitą del negozio ai sensi dell'art. 1439 c.c., solo quando abbiano provocato l'occultamento di un fatto, la cui conoscenza avrebbe escluso il consenso dell'altro contraente, in considerazione delle sue qualitą e condizioni soggettive, e delle circostanze inerenti al comportamento medesimo.