(massima n. 1)
Il conflitto tra l'acquirente di un bene che, dopo aver trascritto il proprio titolo di acquisto, abbia risolto consensualmente il contratto di trasferimento e restituito il bene all'alienante, senza che sia stato provveduto alla trascrizione del negozio risolutorio, ed il successivo acquirente dello stesso bene da parte dell'originario dante causa con contratto trascritto successivamente, configura una ipotesi di conflitto tra un attuale acquirente ed un acquirente cessato, per la cui risoluzione non rileva la mancanza della continuitą delle trascrizioni.