(massima n. 1)
L'obbligo della resa dei conti tra coeredi, per quanto riguarda i frutti dei beni dall'apertura della successione, e la stessa esigenza di imputare alla quota di ciascun condividente le somme di cui egli sia debitore verso gli altri coeredi, traggono origine dalla divisione e sono collegati positivamente a tale vicenda dalla normativa vigente; nè immuta a tale disciplina il fatto che ad un certo momento la percezione dei frutti compiuta in qualità di erede cessi per dar luogo a raccolta per titolo diverso, perchè il nuovo rapporto che si instaura tra le parti ha per contenuto solo la sorte della futura raccolta dei frutti a venire. Non è perciò ipotizzabile un decorso della prescrizione dell'obbligo del rendiconto per la gestione a titolo di erede che abbia inizio dal momento in cui a tale gestione sia subentrata l'amministrazione nella qualità di mandatario, se non vi sia stata divisione dell'eredità.