(massima n. 2)
Il termine fissato dall'art. 244 c.c. per l'azione di disconoscimento della paternità, ha natura sostanziale e non processuale, al pari di ogni altro termine previsto a pena di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, e non è, pertanto, soggetto alla sospensione durante il periodo feriale, disposta dall'art. 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, con riferimento ai soli termini processuali.