(massima n. 1)
Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale spettante ai congiunti di persona deceduta a causa di un fatto illecito, postula l'accertamento che i medesimi siano stati privati di utilitą economiche di cui gią beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro. Infatti, non sempre il venir meno della vita altrui legittima una pretesa risarcitoria dei familiari del defunto, poiché non sempre dal suddetto evento discende la perdita, per costoro, di prestazioni e vantaggi economici legati all'esistenza in vita della vittima, potendo, invece, la morte di costei provocare semplicemente la perdita di affetto, di appoggio o di conforto morale; ipotesi, queste, che escludono ogni possibilitą di risarcimento di danno patrimoniale.