(massima n. 1)
In tema di liquidazione del danno da fatto illecito, non č esatto che una modica invaliditā permanente non abbia, in assoluto, mai influenza determinante sulla misura della capacitā di guadagno per il futuro. Il giudice di merito, nel liquidare il danno da fatto illecito, al fine di determinare l'importo da liquidare per l'incapacitā lavorativa del soggetto, deve tener presente l'accertata percentuale di inabilitā, la natura di essa, il mestiere o l'attivitā esercitata o quali ripercussioni in concreto abbia avuto il grado di inabilitā e la sua natura sulla possibilitā di guadagno del paziente in rapporto al mestiere od all'attivitā svolti.