(massima n. 1)
In tema di distribuzione della somma ricavata nell'espropriazione immobiliare, le questioni dell'art. 598 c.p.c. sottratte alla competenza del giudice dell'esecuzione ed attribuite a quella del collegio sono esclusivamente quelle sollevate dai creditori o dal debitore, all'udienza fissata ai sensi dell'art. 596 stesso codice. Conseguentemente, ove il giudice dell'esecuzione, pur in presenza di contestazioni del debitore, abbia con ordinanza ripartito tra i creditori la somma ricavata, siffatto provvedimento può essere impugnato con opposizione agli atti esecutivi, ma soltanto per le ragioni tempestivamente dedotte all'udienza.