(massima n. 1)
In materia di esecuzione extraterritoriale di atti istruttori relativi al processo interno, la possibilità di delega da parte dell'istruttore al console, ammessa dall'art. 204, comma 2 del codice di rito limitatamente alla ipotesi che la rogatoria riguardi cittadini italiani residenti all'estero, è subordinata al fatto che lo Stato straniero nel quale la rogatoria deve essere eseguita non si opponga alla attività istruttoria del console, in adempimento di un obbligo internazionale derivantegli da un trattato o per sua libera determinazione; sicché, in caso di opposizione, la rogatoria, anche se concernente cittadini italiani, va necessariamente indirizzata e trasmessa a norma del comma 1 dell'art. 204. La stessa possibilità di delega presuppone che lo Stato straniero non abbia, in virtù di esplicito accordo internazionale o tacitamente, non opponendosi all'esercizio della correlativa attività processuale, consentito al console l'esercizio di maggiori poteri, quale quello di eseguire direttamente, senza l'intervento della autorità dello Stato di residenza, anche le rogatorie che riguardino cittadini di quello o di altro Stato. La Convenzione italo-britannica del 17 dicembre1930 per l'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, resa esecutiva con L. 13 aprile 1933, n. 379 e rimessa in vigore con nota del Regno Unito del marzo 1948, ammette tre concorrenti modi di esecuzione delle commissioni rogatorie nei due Stati contraenti, limitatamente alla materia da essa considerata. Essa prevede, quale che sia la nazionalità delle persone cui l'atto istruttorio si riferisce, oltre il sistema della rogatoria eseguita a cura dell'autorità giudiziaria locale, e l'altro, per cui la stessa autorità può essere richiesta da quella dello Stato del processo di designare, per l'assunzione della prova, l'agente consolare o altra persona proposta dalla autorità richiedente, un terzo sistema, secondo il quale l'atto istruttorio può essere espletato direttamente, pur senza l'uso di poteri coercitivi, da un agente diplomatico consolare dello Stato del processo e da altra persona designata dalla autorità giudiziaria richiedente, senza l'intervento delle autorità dello Stato territoriale; ed ammette altresì, nel caso che l'uso di quest'ultimo sistema risulti inefficiente per il rifiuto della persona chiamata a deporre o a presentare documenti, il ricorso agli altri modi di esecuzione, che consentono l'uso di mezzi coercitivi. Pertanto, in virtù della anzidetta convenzione immessa nell'ordinamento italiano per effetto dell'ordine di esecuzione e delle necessarie norme di adattamento, nei rapporti con la Gran Bretagna e le colonie e i possedimenti della medesima, ai quali la convenzione è stata estesa (così nell'isola di Malta), la competenza consolare acquista maggiore ampiezza di quella consentita dall'art. 204, primo capoverso, c.p.c., in quanto, non più limitata alla ipotesi che l'istruttoria delegata concerna cittadini italiani residenti in territori soggetti alla Gran Bretagna, è ammissibile, in concorrenza con quella delle autorità locali, anche se riguardi cittadini di altra nazionalità residenti in quel territorio, salva l'esclusione di ogni potere coercitivo, riservato alla autorità locale.