(massima n. 1)
La mancata menzione, nella relazione del consulente tecnico d'ufficio della presenza dei consulenti di parte, nonché delle loro osservazioni e istanze, non importa la nullitą, della relazione medesima, non essendo la nullitą comminata dalla legge per l'inosservanza dei precetto di cui all'art. 195 del codice di procedura civile.