(massima n. 1)
Il nesso di causalità fra il dolo o la collusione, l'inganno del giudice e la sentenza ingiusta, che ne è la conseguenza, deve essere di natura psicologica, non giuridica, perché la sentenza in tal caso è frutto di un errore, e l'errore è vizio della volontà, il cui prius sia in false rappresentazioni o nella mancata conoscenza di un fatto o di una norma; il che interessa le facoltà di sentire e di percepire. Il predetto nesso di causalità non sussiste quando, pur avendo il giudice potuto tener conto di tutti i fatti giuridici rilevanti, la sentenza è ingiusta poiché in tal caso l'ingiustizia della sentenza è effetto soltanto di errore di diritto: questo è solo del giudice, il quale deve conoscere la legge ed accertarne la concreta volontà, e non può essere considerato che in mero rapporto occasionale (solo empiricamente può parlarsi di causalità) con manchevoli od errate difese in diritto delle parti.