(massima n. 1)
Il provvedimento del giudice collegiale che dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia agli atti del giudizio, respingendo il reclamo contro la declaratoria di estinzione pronunziata dall'istruttore, ha forma e sostanza di sentenza, e sono pertanto contro di esso consentite le impugnazioni previste per le sentenze, e, quindi, anche l'impugnazione per revocazione.