(massima n. 1)
Quando per lo smarrimento di una relazione di consulenza tecnica lo stesso consulente č invitato a depositare altro esemplare della relazione da lui redatta ed attesta con giuramento che l'esemplare č la perfetta copia dell'originale giā versato in cancelleria e da questa smarrito, si ha la garanzia sufficiente dell'autenticitā dell'elaborato peritale e nessun diritto delle parti viene ad essere leso o compromesso.