(massima n. 1)
La inammissibilità e la improcedibilità del ricorso per cassazione — che sono dichiarate in tutti i casi espressamente indicati dalla legge e sempre quando sussistono ragioni impeditive dell'esame del ricorso nel merito — non differiscono tra loro per quanto concerne le concrete conseguenze giuridiche, tuttavia non coincidono nei rispettivi presupposti processuali; secondo il sistema del c.p.c. è inammissibile il ricorso che sia inefficacemente proposto per cause precedenti o contemporanee alla notificazione di esso; mentre l'improcedibilità è stabilita per inadempienza o altre cause intervenute successivamente alla notifica del ricorso ab initio validamente proposto.