(massima n. 1)
In tema di rogatorie internazionali, la sopravvenuta revoca della domanda di estradizione determina la revoca delle misure cautelari reali, con la conseguente restituzione all'avente diritto dei beni sottoposti a sequestro, atteso che, ai sensi dell'art.6, comma secondo, della Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959, lo Stato richiedente non č legittimato a disporre dei beni ricevuti in esecuzione della commissione rogatoria successivamente rinunciata. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale la corte d'appello aveva disposto la restituzione dei beni in sequestro, limitatamente a quelli non ancora consegnati all'autoritā richiedente).