(massima n. 1)
Il contrasto di giudicati di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che legittima la revisione, attiene ai fatti storici presi in considerazione per la ricostruzione del fatto-reato e non alla valutazione dei fatti né all'interpretazione delle norme processuali in relazione all'utilizzabilitą di una determinata fonte di prova (Fattispecie in cui l'istanza di revisione riguardava una sentenza di condanna basata su intercettazioni telefoniche ritenute inutilizzabili da una sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di coimputati per insussistenza del fatto).