(massima n. 1)
In tema di procedimento cautelare, il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti entro il quale, ai sensi dell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 13 della legge 16 aprile 2015, n. 47, deve intervenire la decisione del tribunale del riesame nel caso di annullamento con rinvio, da parte della Corte di cassazione, di un provvedimento applicativo o confermativo di misura cautelare si applica esclusivamente alle misure cautelari personali e non anche a quelle reali. (In motivazione la Corte ha precisato che la disposizione contenuta nell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., da considerarsi di stretta interpretazione, fa espresso riferimento all'annullamento con rinvio di un'ordinanza che ha applicato o confermato una misura coercitiva personale ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen., mentre l'art. 324 cod. proc. pen., che disciplina il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti riguardanti misure cautelari reali, richiama i commi 3 e 4, ma non anche il comma 5-bis, del citato articolo).