(massima n. 1)
La richiesta del difensore volta ad ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, deve essere tempestivamente proposta in relazione all'udienza del tribunale del riesame ed alle cadenze temporali indicate dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., tenuto conto del grado di complessitą delle operazioni di duplicazione delle intercettazioni, del tempo necessario per la verifica di eventuali discordanze tra i testi posti a base delle decisioni cautelari e quelli risultanti dall'ascolto diretto, nonché del momento di deposito della richiesta di riesame. (Nella specie, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo alla tardiva messa a disposizione del materiale in relazione ad istanza presentata solo il giorno prima dell'udienza, appositamente rinviata per permettere l'esame di detto materiale).