(massima n. 1)
In materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine per il deposito dell'ordinanza del tribunale del riesame - il cui mancato rispetto determina, ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva, decorre dalla data del deposito del dispositivo e non dalla eventuale diversa data della camera di consiglio.