(massima n. 1)
In tema di rinnovazione delle misure cautelari personali, in caso di perdita di efficacia dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 309, comma 10 cod. proc. pen., qualora il Gip nel rinnovare la misura abbia omesso di motivare specificamente in ordine alla ricorrenza di eccezionali esigenze cautelari, il vizio motivazionale del provvedimento impugnato non può essere sanato dal tribunale del riesame i cui poteri integrativi, previsti dal nono comma del predetto art. 309, possono operare esclusivamente allorquando la motivazione non sia totalmente mancante.