(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali adottate sulla base delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, il verbale illustrativo dell'attivitā di collaborazione non rientra fra gli atti di cui č obbligatoria la trasmissione al tribunale del riesame, in quanto, valendo soltanto ad attestare la tempestivitā delle dichiarazioni rese dal collaborante, č irrilevante in sede cautelare, nella quale č possibile fondare l'accertamento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche sulla base di dichiarazioni rese oltre il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 16-quater, comma 1, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, come successivamente modificato.