(massima n. 1)
Il mutamento della qualificazione giuridica del fatto non influisce sui termini di custodia cautelare delle fasi esaurite, con la conseguenza che, qualora con la sentenza di primo grado venga esclusa l'esistenza di un'aggravante, i termini di custodia cautelare per la fase di primo grado vanno commisurati in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contenuta nel provvedimento che dispone il giudizio, mentre il contenuto del dispositivo della sentenza di primo grado rileva ai fini della commisurazione della custodia cautelare per quel che attiene alla fase successiva.(Nella specie, l'imputato era stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod.pen. e quest'ultima aggravante era stata esclusa dalla sentenza di primo grado).