(massima n. 1)
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di effettuare uno specifico vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi in relazione alle singole posizioni e contestazioni, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari; ne consegue che tale prescrizione non può ritenersi assolta per il solo fatto che l'ordinanza, redatta con la tecnica del c.d. copia-incolla, accolga la richiesta del pubblico ministero solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice, così come la diversa gradazione delle misure cautelari, non costituiscono, di per sé, indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare.