(massima n. 1)
Costituisce causa di incompatibilitą con la funzione di giudice dell'udienza preliminare l'aver autorizzato, quale giudice delle indagini preliminari, la proroga delle intercettazioni telefoniche, trattandosi di attivitą che comporta valutazioni di merito delle questioni oggetto del giudizio, quali la permanenza degli indizi di reato e dei presupposti normativi legittimanti l'attivitą captativa.