(massima n. 1)
La Corte di cassazione, investita del conflitto di competenza sollevato, nel corso delle indagini preliminari, dal giudice per le indagini preliminari destinatario di una richiesta cautelare, deve dare avviso dell'udienza, ex art. 127, comma 1, cod. proc. pen., al solo Procuratore generale, nel caso in cui l'autoritą che ha sollevato il conflitto abbia proceduto all'oscuramento dei dati personali dell'indagato. (In motivazione la Corte ha precisato che l'indagato non subisce alcun pregiudizio dalla mancata partecipazione all'incidente regolatorio, essendo assicurato il pieno contraddittorio sulla competenza sia nel prosieguo della fase d'indagini, mediante la possibilitą di proporre istanza di riesame avverso l'eventuale provvedimento applicativo di misura cautelare, sia nel giudizio a cognizione piena che dovesse seguire).