(massima n. 1)
È ammissibile il conflitto negativo di competenza tra tribunale in composizione monocratica e tribunale in composizione collegiale, in quanto anche in tale ipotesi, per effetto di due decisioni contrastanti, si realizza una situazione di stasi processuale riconducibile a uno dei casi "analoghi" previsti dall'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., la cui risoluzione è rimessa alla Corte di Cassazione.