(massima n. 1)
In tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, l'operativitą dell'art. 11 cod. proc. pen. č subordinata alla condizione che il magistrato assuma formalmente la qualitą di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso ricorressero gli estremi per applicare l'art. 11 cod. proc. pen. in un procedimento penale per diffamazione nel quale i minori persone offese erano stati rappresentati, ai fini della costituzione di parte civile, dal solo padre e non anche dalla madre che era magistrato in servizio nel distretto di Corte d'appello sede del processo).