(massima n. 1)
In tema di consorzio di urbanizzazione, atteso il nesso funzionale tra i beni di proprietā comune e quelli di proprietā esclusiva, il recesso del consorziato diretto alla liberazione dall'obbligo contributivo, in assenza di specifica previsione statutaria, non č disciplinato dall'art. 1104 c.c., che consente l'"abbandono liberatorio" nella comunione, bensė dall'art. 1118 c.c., che lo vieta nel condominio.