(massima n. 1)
La legittimazione individuale straordinaria, di cui all'art. 2476, comma 3, c.c., che consente al socio di proporre l'azione sociale di responsabilitą, essendo riconducibile alla sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., permane anche in sede di gravame, quand'anche la societą abbia omesso di impugnare la sentenza reiettiva della domanda risarcitoria, salva la sola ipotesi in cui l'azione sia stata fatta oggetto di rinuncia o transazione da parte dell'ente, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 5 dell'art. 2476 c.c., in materia di maggioranza deliberativa e potere di veto.