(massima n. 1)
Nella societą in accomandita semplice, il socio accomandante che pone in essere atti propri della gestione sociale incorre, a norma dell'articolo 2320 c.c., nella decadenza dalla limitazione di responsabilitą, sicché, ai sensi dell'articolo 147 l. fall., deve essergli esteso il fallimento. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione di merito, dichiarativa del fallimento in estensione di un socio accomandante, il quale aveva intrattenuto in via esclusiva i rapporti con un creditore sociale in relazione ai canoni di un contratto di leasing immobiliare).