(massima n. 1)
La delibera di esclusione di un socio di una societā di persone, per la cui validitā č richiesta, ex art. 2287 c.c., la maggioranza dei soci, non deve necessariamente esprimersi attraverso una delibera unitaria, né č necessario che siano consultati tutti i soci, essendo sufficiente che siano raccolte le singole volontā idonee a formare la richiesta maggioranza e che tale delibera sia comunicata al socio escluso, in modo tale che egli possa esercitare la facoltā di proporre opposizione alla delibera avanti al tribunale.